LEGGE FISCALE AGRITURISMO NORME FISCALI AGRITURISMO NORMATIVA FISCALE AGRITURISMO LEGGE 413/91
L’agriturismo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è considerato attività agricola connessa. Ad esso, dunque, si applicano molte disposizioni di legge proprie dell’agricoltura. Ma per il fisco l’agriturismo è attività diversa da quella agricola in senso stretto (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura), e deve tenere una contabilità separata da quella agricola.
Nella contabilità dell’attività agrituristica non è sempre facile esporre alcune voci di costo, non distinte dai costi dell’attività agricola. Si prenda l’esempio della manodopera, che è agricola e spesso svolge mansioni miste, in parte propriamente agricole, in parte riferite all’agriturismo; oppure dell’energia elettrica, dove un unica utenza è in parte destinata all’agricoltura e in parte all’attività agrituristica.
Allo scopo di semplificare l’attribuzione di questi costi, con la legge n. 413 del 1991, è stato istituito per gli agriturismi un regime fiscale che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA da versare.
Di seguito, riportiamo integralmente la norma. Si raccomanda di applicarla con l’assistenza di persona competente, come i servizi fiscali e tributari della Confagricoltura con i quali, nelle diverse province, Agriturist è convenzionata.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nelle dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.