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Legge agriturismo Toscana


AGRITURISMO REGIONE TOSCANA LEGGE AGRITURISMO TOSCANA

 

LEGGE AGRITURISMO REGIONE TOSCANA


Legge Regionale n. 30 del 23-06-2003 come modificata da:

 


Regione Toscana

 


Legge Regionale n. 80 del 28-12-2009
Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana.
(B.U.R.Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)




TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1 – Finalità



1. La Regione Toscana sostiene l’agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
f) sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati.


f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;


f ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali;


f quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche.



Articolo 2 – Definizioni



1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 5, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:


a) dare alloggio in appositi locali aziendali;


b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;


c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;


d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.


2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambito agrituristico.


2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis.




Articolo 3 – Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività



1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
2. L’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.


2 bis. All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica.



Articolo 4 – Ambito di applicazione



1. Nel caso in cui un’impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.




TITOLO II – ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO


Capo I
Soggetti legittimati – Principalità delle attività agricole – Connessione delle attività agrituristiche Dichiarazione di inizio attività



Articolo 5 – Soggetti legittimati e addetti all’esercizio dell’agriturismo



1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.




Articolo 6 – Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola



1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge.


2. La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.


3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:


a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;


b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.


4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro:


a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;


b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001).


c) valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.




Articolo 7 – Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità



1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.


2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).


3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:


a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;


b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:


1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;


2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;


c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.


4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.


5. Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.


6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore.




Articolo 8 – Esercizio delle attività agrituristiche



1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:


a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;


b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;


c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;


d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;


e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).


2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA.


4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalità di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.


5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.


6. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.


7. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della DIA.”.




Articolo 9 – Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche



1. Nella DIA l’imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’avvio delle attività agrituristiche.
3. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l’imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione di variazione di cui all’articolo 10.
4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all’interessato.




Articolo 10 – Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature



1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1º dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1º marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1º giugno dello stesso anno, se variati in aumento.
3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione principale è effettuata entro la data di inizio dell’attività.
4. Le province trasmettono alla Giunta regionale l’elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari delle strutture agrituristiche nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di Statistica della Regione Toscana).


4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.




Articolo 11 – Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici



1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:


a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;


b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all’articolo 8;


c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché per le aziende con titolo abilitativo non annuale le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;


d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIA;


e) rispettare i prezzi comunicati;


f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;


g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.


2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.”.




Capo II – Limiti e modalità d’esercizio delle attività agrituristiche


Articolo 12 – Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti



1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.


2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell’attività agricola..




Articolo 13 – Ospitalità in spazi aperti



1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola.


2. L’ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.”.



Articolo 14 – Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali ed di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale




1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione.


2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l’attività agricola dell’azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l’azienda agrituristica.




Articolo 15 – Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni


e assaggi, organizzazione di eventi promozionali




1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.


2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.”.




Articolo 16 – Organizzazione di eventi promozionali per prodotti


aziendali tradizionali o di qualità



1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14.




Capo III – Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche


Articolo 17 – Immobili destinati all’attività agrituristica)



1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica:
a) i locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell’edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio o da trasferimenti di volumetrie;
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.




Articolo 18 – Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi



1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l’ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione ai fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d’obbligo di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all’articolo 4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d’obbligo di cui alle stesse leggi.


b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l’articolo 5 della l.r. 64/1995 e successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica l’articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.


6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell’articolo 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.
7. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali.




Articolo 19 – Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici



1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria.
3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.


4. Nell’esercizio dell’attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.




Articolo 20 – Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari edi sicurezza per l’ospitalità in spazi aperti



1. Nello svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d’attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l’attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.



Articolo 21 – Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo



1. Nello svolgimento dell’attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme


vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.



3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio)..




Articolo 22 – Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande



1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti.


3. L’attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell’azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della DIA di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:


a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;


b) caratteristiche dei locali di macellazione;


c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;


d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.


4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).


5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.”.




TITOLO III – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI


Articolo 23 – Vigilanza e controllo



1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.


2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).


3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.


4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.


5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.


6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.


7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.”.



Articolo 24 – Sanzioni amministrative



1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.


2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.


3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.


4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.


5. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:


a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;


b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;


c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;


d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.


6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:


a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;


b) non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 10;


c) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;


d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.;


e) utilizzo dei prodotti non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione pasti alimenti e bevande.


7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole.


8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.


9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.”.




Articolo 25 – Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche



1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti oltre alla sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.


2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.


3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.


4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale ………………………….


5. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:


a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;


b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.


6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).


7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008.per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.”.




TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE


Articolo 26 – Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni



1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola:
a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;
b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.




Articolo 27 – Regolamento di attuazione



1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell’approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.



Articolo 28 – Archivio regionale delle aziende agrituristiche



1. Ai fini dell’aggiornamento dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.


2. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.


3. L’accesso ai dati presenti nell’archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.




Articolo 29 – Incentivi finanziari



1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l’attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.




Articolo 30 – Monitoraggio e valutazione



1. Entro il 30 giugno di ogni biennio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l’altro:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) dati relativi all’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 23 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle cessazioni disposte ai sensi dell’articolo 25;
d) i dati dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28, aggiornato alle attività iniziate o modificate nel corso dell’anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all’articolo 26.



Articolo 31 – Norme transitorie



1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”) è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente, salvo espresso ritiro dell’istanza presentata da parte dell’imprenditore.


4. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.


5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis e dell’articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.




Formula Finale



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 23 giugno 2003


 

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