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Legge agriturismo Sicilia


AGRITURISMO REGIONE SICILIA LEGGE AGRITURISMO SICILIA

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.


Disciplina dell’agriturismo in Sicilia



Pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
del 21.3.2010 – PARTE I n. 10



TITOLO I – Disposizioni generali




Art. 1 – Finalità



1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio


2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo


rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura


anche mediante la promozione di forme idonee di


turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a:


a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche


di ciascun territorio agricolo regionale;


b) favorire il mantenimento delle attività umane


nelle aree rurali;


c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la


differenziazione dei redditi agricoli;


d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio


e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli,


attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento


della qualità della vita;


e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel


rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;


f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le


produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;


g) promuovere la cultura rurale, l’educazione alimentare


e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti


non agricole della società;


h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.




Art. 2 – Definizione di attività agrituristiche



1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di


ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli


di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle


camere di commercio, anche nella forma di società di


capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria


azienda in rapporto di connessione con le attività di


coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di


animali.


2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività


agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari,


nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato


e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto


dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio


2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso


a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo


svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso


omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato


ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


3. Rientrano fra le attività agrituristiche:


a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati


alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);


b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti


prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende


agricole ubicate in ambito regionale, ivi compre-si i


prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza


per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati


dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o


compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari


tradizionali;


c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali


di prodotti in prevalenza di propria produzione


e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale,


aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla


mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268


e l’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;


d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari


nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative


e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali,


didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed


ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli


enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e


del patrimonio rurale.


4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le


bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola


nonché quelli ricavati da materie prime prodotte


nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni


esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati


in azienda.


5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche


di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione


dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che


non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal


comma 5 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96


e successive modifiche ed integrazioni.




Art. 3 – Locali per attività agrituristiche



1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche


gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente.


Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione


e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono


essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda


agricola da almeno trentasei mesi al momento della


richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui


all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria


esistente è consentito, fermo restando quanto previsto


dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per


volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione


nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della


legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori


agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può


essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno,


o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.


2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse


agricole e alimentari, di concerto con l’Assessorato regionale


del territorio e dell’ambiente e con l’Assessorato


regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono


disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio


edilizio ad uso dell’imprenditore agricolo, ai fini dell’esercizio


di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche


caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle


connotazioni paesaggistico-ambientali.


3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico


si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo


3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche


ed integrazioni.




TITOLO II – Esercizio delle attività agrituristiche




Art. 4 – Criteri e limiti dell’attività agrituristica



1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in


rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni


caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole


anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista


una compensazione finanziaria da parte dell’Unione


europea, nell’ambito della Politica agricola comune


(P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza dell’impresa


agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attività


agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro


necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente


assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi


criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in


quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art.


28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni


di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli


usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a


bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.


3. L’attività di ospitalità deve essere dimensionata in


coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti


ed essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta


di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri,


che siano espressione delle autentiche connotazioni


rurali degli ambiti territoriali interessati. L’attività di


somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’azienda


agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche


dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale,


salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un’offerta


di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano


in azienda, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari.


4. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di


cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le


degustazioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),


devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione


di:


a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da


materie prime dell’azienda, anche attraverso lavorazioni


effettuate da terzi;


b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT,


DOC, DOCG;


c) prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti


agricoli e agroalimentari tradizionali;


d) prodotti biologici certificati nel rispetto della


normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.


5. L’attività agricola si considera comunque prevalente,


quando le attività di ricezione e di somministrazione di


pasti e bevande interessino un numero non superiore a


dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di


superficie agricola utilizzata, (Inciso omesso in quanto


impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28


dello Statuto).


6. Nell’attività di somministrazione di pasti e bevande


i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con


le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio


rurale in cui è situata l’azienda agrituristica.


7. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2,


comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente


rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e


bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3


dell’articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la


connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali


nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio


storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove


ricade l’azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali


per le quali tale connessione non si realizzi, possono


svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori


riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola


e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività


non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.




Art. 5 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza



1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi


destinati alle attività agrituristiche devono possedere i


requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti


dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e


d’igiene per i locali di abitazione (Inciso omesso in quanto


impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28


dello Statuto).


2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari


si tiene conto delle particolari caratteristiche


architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle


capacità fisiche dell’attività esercitata. In particolare è


consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali


in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle


norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni


minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti


in sede di accertamento da parte della competente


autorità sanitaria, (Inciso omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


3. La produzione, la preparazione, il confezionamento


e la somministrazione di alimenti e di bevande sono


soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.


283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni


del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.


4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti


dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze


alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione


delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della


diversificazione e della limitata quantità delle produzioni,


dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego


di prodotti agricoli propri, consentendo l’uso


polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale


delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento


dei prodotti aziendali.


5. Ai fini dell’idoneità dei locali, cucina compresa, alla


preparazione e somministrazione di pasti per un numero


di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di


prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti


dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e


d’igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni


di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.


193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero


massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato


l’uso della cucina domestica.


6. Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di


dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente


il requisito dell’abitabilità.


7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio


di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere


dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone.


Nel caso di ospitalità in agricampeggio, la dotazione


minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e


in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di


lavanderia ogni dodici persone.


8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti


destinati al consumo da parte degli ospiti, previa


autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962,


n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo


6 novembre 2007, n. 193, (Inciso omesso in quanto


impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28


dello Statuto). Qualora l’azienda agrituristica sia autorizzata


ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione


di pasti, può essere consentita la macellazione in


azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto


delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.


A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali


già svezzati, acquistati da terzi per la successiva fase


d’ingrasso.


9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate


di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli


ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2,


comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto


dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16


gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine,


approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16


dicembre 2004.


10. (Comma omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


11. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio


delle attività agrituristiche, la conformità alle


norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento


delle barriere architettoniche può essere assicurata


anche con opere provvisionali. Il numero delle


stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto


conto delle caratteristiche delle strutture aziendali


destinate all’attività agrituristica, può essere ridotto al


5 per cento dei posti letto e comunque non può essere


inferiore a uno.




Art. 6 – Disciplina amministrativa



1. All’esercizio dell’attività agrituristica si applica


quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20


febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.


2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica la comunicazione


di inizio di attività di cui all’articolo 14 della legge


regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è


corredata dalla documentazione (Inciso omesso in quanto


impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28


dello Statuto).


3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può,


entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo


i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività


in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di


gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l’immediata


sospensione dell’attività sino alla loro rimozione


da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro


il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento


assegnati non possono essere inferiori a trenta


giorni.


4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione


d’inizio attività, il comune notifica all’operatore


agrituristico e all’Assessorato regionale delle risorse agricole


e alimentari l’autorizzazione relativa a limiti e modalità


di esercizio dell’attività agrituristica, compresa la


durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità


non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione


di cui all’articolo 7.


5. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il


nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato


all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari


e al comune competente l’avvenuto trasferimento, alla


prosecuzione dell’attività agrituristica, per non oltre


novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione


attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa


vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato


all’acquisizione del certificato di abilitazione di cui all’articolo


7 e all’aggiornamento della comunicazione d’inizio


attività o dell’autorizzazione agrituristica da parte del


comune.


6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in


precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole


coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni,


all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per


territorio e al comune, confermando, sotto propria


responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti


di legge.


7. L’esercizio dell’attività agrituristica non comporta


modifica della destinazione d’uso agricolo degli edifici


interessati.




Art. 7 – Certificato di abilitazione



1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in


qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche,


è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione


all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato


dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,


secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato


di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla


richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende


accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente,


secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile


1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La


richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e


circostanze sopravvenute.


2. L’esercizio delle attività didattiche di cui all’articolo


2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico


accreditamento dell’azienda agricola, rilasciato


dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.


Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in


data antecedente all’entrata in vigore della presente


legge.


3. Allo svolgimento dell’attività agrituristica continua


ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7


della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche


e integrazioni.




Art. 8.


(Articolo omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).




Art. 9 – Periodi di apertura e tariffe



1. L’operatore agrituristico comunica al comune e


all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,


entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura


e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione,


che si impegna a praticare per l’anno seguente.


2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda


agricola è consentito, previa comunicazione al comune,


sospendere l’attività per periodi non superiori a quindici


giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo


minimo di apertura annuale di cui all’articolo 6.




Art. 10 – Riserva di denominazione, classificazione



1. L’uso della denominazione ‘agriturismo’, ‘agrituristico’


e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di


promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è


riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.


2. (Comma omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


3. (Comma omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).




Art. 11 – Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche



1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari


redige, con cadenza annuale, l’elenco regionale


delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.


Con le medesime modalità è predisposto l’elenco


regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate.


Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della


Regione siciliana.




Art. 12 – Trasformazione e vendita dei prodotti




1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si


applica la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 20


febbraio 2006, n. 96.




TITOLO III – Norme applicative e programmazione




Art. 13 – Disposizioni applicative e competenze



1. (Comma omesso in quanto impugnato dal


Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).


2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali


per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse


agricole e alimentari, è attribuita la competenza per


l’attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal


Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.


3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto


alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata


sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui


è effettuata l’attività agrituristica.


4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la


pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel


rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto


dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.


5. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e


dello spettacolo e l’Assessorato regionale delle risorse agricole


e alimentari possono, nell’ambito delle rispettive


competenze, attivare azioni promozionali per il settore


dell’agriturismo.




Art. 14 – Programma agrituristico. Sviluppo del settore



1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,


sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente


rappresentative, propone il programma regionale


agrituristico di durata triennale da approvare con delibera


della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto


impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28


dello Statuto).


2. Nelle more dell’approvazione del programma, resta


valido il programma regionale agrituristico approvato ai


sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994,


n. 25.




TITOLO IV – Vigilanza, controlli e sanzioni




Art. 15 – Vincoli di destinazione



1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse


destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi


pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione


per dieci anni dalla data dell’accertamento finale di esecuzione


delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento


di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei


registri immobiliari.




Art. 16 – Vigilanza e controllo



1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente


legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione


del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare


riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri


previsti dall’articolo 4, nonché della riserva di denominazione


di cui all’articolo 10, comma 1. Il Dipartimento


regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico


dell’Assessorato regionale della salute effettua i


controlli di competenza in materia d’igiene, sicurezza alimentare


e ambienti di lavoro.


2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali


per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse


agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:


a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali,


con particolare riferimento al mantenimento delle


condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di


cui all’articolo 7;


b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione


previsti all’articolo 15;


c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli


8 e 9.


3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della


presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi


strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle


risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano


annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la


modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 18. La


modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell’utilizzo


di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e


realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è


trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell’attività


di controllo.


4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni


anno, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente


ed i relativi esiti, da trasmettere all’Assessorato


regionale delle risorse agricole e alimentari.




Art. 17 – Sanzioni amministrative pecuniarie



1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in


forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di


autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa


o della comunicazione d’inizio attività di cui all’articolo


6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa


pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune


dispone la chiusura dell’esercizio.


2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo


10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa


pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore


è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano


a diffusione regionale e nazionale, l’avviso di avere


utilizzato la denominazione agrituristica senza averne


titolo.


3. L’operatore agrituristico in possesso dell’autorizzazione


o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo


6, o in base alla precedente normativa, è soggetto


alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila


euro nei seguenti casi:


a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti


dall’articolo 4, nonché di quelli contenuti nell’autorizzazione


di cui all’articolo 6, comma 4;


b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.


4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate,


in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da


parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla


prima violazione.


5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente


articolo sono versate all’erario comunale, qualora la violazione


sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni.


Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono


versate in apposito capitolo del bilancio regionale.


6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa


comunitaria, statale e regionale vigenti.




Art. 18 – Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività



1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più


obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria,


il comune dispone la sospensione dell’attività per


un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione


delle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività per


un periodo da quindici a trenta giorni.


2. L’esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso


per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti


strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-


sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.


3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore


debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto


di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o


totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato


che l’operatore agrituristico:


a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno


dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio


dell’attività di cui al comma 4 dell’articolo 6 ovvero


abbia sospeso l’attività da almeno un anno;


b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti


dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;


c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti


di sospensione di cui al comma 1 per un totale di


oltre sessanta giorni;


d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti


dall’articolo 15.


4. Il certificato di abilitazione di cui all’articolo 7,


comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente


ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:


a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo


stesso è stato rilasciato;


b) adozione del divieto di esercizio di cui al


comma 3;


c) mancato avvio dell’attività agrituristica entro i


quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato


di abilitazione.


5. L’accreditamento regionale per le attività didattiche


è revocato secondo le modalità e le procedure determinate


dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale


delle risorse agricole e alimentari.




TITOLO V – Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura


e di turismo rurale




Art. 19.


Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6



1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della legge


regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole ‘produzioni


agricole primarie’ aggiungere le seguenti: ‘nonché alle


imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività


agrituristica relativamente alla medesima attività.’.




Art. 20 – Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie



1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la


Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane


(C.R.I.A.S.), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7


marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l’esercizio finanziario


2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità


dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009,


n. 6.


2. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari


provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria,


all’acquisto di prodotti agrumicoli con particolare


riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare


in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è


autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva


di 12.500 migliaia di euro.


3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del


presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso


l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in


Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con


l’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con


l’articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119


e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000


migliaia di euro, per l’anno 2010.


4. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente


legge l’I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio


della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione


al capo 10 dell’entrata, capitolo 5447.




Art. 21 – Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21



1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della


legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche


ed integrazioni è sostituita dalla seguente:


‘a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi


connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti


e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale


requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato


o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato


o visura catastale del catasto fabbricati attestante il


possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni


produttive connesse alle attività agricole.’.




TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali




Art. 22 – Norme transitorie



1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle


aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto


alle prescrizioni della presente legge, gli interessati


provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo


mese successivo a quello di entrata in vigore della


presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le


autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono


revocate di diritto.


2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data


di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione


dell’attività di agriturismo in quella di turismo


rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa


all’adeguamento, è consentita la trasformazione in


complesso turistico ricettivo all’aria aperta, nel rispetto


delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.


E’ consentita la trasformazione dell’attività di turismo


rurale in agriturismo, qualora l’interessato comprovi il


possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.


3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi


del comma 2 sono comunicate all’Assessorato regionale


delle risorse agricole e alimentari, all’Assessorato regionale


del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni


competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni


previste dalle vigenti normative.


4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo


rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con


vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le


trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza


del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta


di trasformazione di attività sia presentata agli uffici


competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata


in vigore della presente legge.



Art. 23 – Abrogazioni di norme



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente


legge, sono abrogate le seguenti norme:


a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo


quanto previsto dal comma 2;


b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre


2000 n. 32.


2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell’articolo


18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.




Art. 24 – Norma finale



1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta


Ufficiale della Regione siciliana.


2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di


farla osservare come legge della Regione.


 

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