AGRITURISMO REGIONE SICILIA LEGGE AGRITURISMO SICILIA
LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.
Disciplina dell’agriturismo in Sicilia
Pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
del 21.3.2010 – PARTE I n. 10
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità
1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio
2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo
rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura
anche mediante la promozione di forme idonee di
turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche
di ciascun territorio agricolo regionale;
b) favorire il mantenimento delle attività umane
nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio
e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli,
attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento
della qualità della vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel
rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le
produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale, l’educazione alimentare
e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti
non agricole della società;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Art. 2 – Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle
camere di commercio, anche nella forma di società di
capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria
azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di
animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari,
nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato
e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto
dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio
2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso
a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende
agricole ubicate in ambito regionale, ivi compre-si i
prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza
per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati
dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o
compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali;
c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali
di prodotti in prevalenza di propria produzione
e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale,
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla
mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268
e l’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;
d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari
nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative
e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali,
didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed
ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli
enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola
nonché quelli ricavati da materie prime prodotte
nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni
esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati
in azienda.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche
di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione
dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che
non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 – Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche
gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente.
Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione
e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono
essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda
agricola da almeno trentasei mesi al momento della
richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui
all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria
esistente è consentito, fermo restando quanto previsto
dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per
volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione
nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori
agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può
essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno,
o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.
2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, di concerto con l’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente e con l’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono
disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio ad uso dell’imprenditore agricolo, ai fini dell’esercizio
di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle
connotazioni paesaggistico-ambientali.
3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico
si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo
3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche
ed integrazioni.
TITOLO II – Esercizio delle attività agrituristiche
Art. 4 – Criteri e limiti dell’attività agrituristica
1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in
rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni
caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole
anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista
una compensazione finanziaria da parte dell’Unione
europea, nell’ambito della Politica agricola comune
(P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza dell’impresa
agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attività
agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro
necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente
assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi
criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art.
28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni
di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli
usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a
bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.
3. L’attività di ospitalità deve essere dimensionata in
coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti
ed essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta
di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri,
che siano espressione delle autentiche connotazioni
rurali degli ambiti territoriali interessati. L’attività di
somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’azienda
agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche
dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale,
salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un’offerta
di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano
in azienda, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari.
4. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di
cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le
degustazioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),
devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione
di:
a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da
materie prime dell’azienda, anche attraverso lavorazioni
effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT,
DOC, DOCG;
c) prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti
agricoli e agroalimentari tradizionali;
d) prodotti biologici certificati nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
5. L’attività agricola si considera comunque prevalente,
quando le attività di ricezione e di somministrazione di
pasti e bevande interessino un numero non superiore a
dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di
superficie agricola utilizzata, (Inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto).
6. Nell’attività di somministrazione di pasti e bevande
i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con
le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio
rurale in cui è situata l’azienda agrituristica.
7. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente
rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e
bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3
dell’articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la
connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali
nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio
storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove
ricade l’azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali
per le quali tale connessione non si realizzi, possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori
riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola
e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività
non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi
destinati alle attività agrituristiche devono possedere i
requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti
dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e
d’igiene per i locali di abitazione (Inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto).
2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari
si tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle
capacità fisiche dell’attività esercitata. In particolare è
consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali
in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle
norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni
minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti
in sede di accertamento da parte della competente
autorità sanitaria, (Inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento
e la somministrazione di alimenti e di bevande sono
soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.
283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti
dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze
alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione
delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della
diversificazione e della limitata quantità delle produzioni,
dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego
di prodotti agricoli propri, consentendo l’uso
polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale
delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento
dei prodotti aziendali.
5. Ai fini dell’idoneità dei locali, cucina compresa, alla
preparazione e somministrazione di pasti per un numero
di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di
prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e
d’igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero
massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato
l’uso della cucina domestica.
6. Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di
dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente
il requisito dell’abitabilità.
7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio
di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere
dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone.
Nel caso di ospitalità in agricampeggio, la dotazione
minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e
in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di
lavanderia ogni dodici persone.
8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti
destinati al consumo da parte degli ospiti, previa
autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962,
n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 193, (Inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto). Qualora l’azienda agrituristica sia autorizzata
ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione
di pasti, può essere consentita la macellazione in
azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto
delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali
già svezzati, acquistati da terzi per la successiva fase
d’ingrasso.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate
di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli
ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2,
comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16
gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine,
approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16
dicembre 2004.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio
delle attività agrituristiche, la conformità alle
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere assicurata
anche con opere provvisionali. Il numero delle
stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto
conto delle caratteristiche delle strutture aziendali
destinate all’attività agrituristica, può essere ridotto al
5 per cento dei posti letto e comunque non può essere
inferiore a uno.
Art. 6 – Disciplina amministrativa
1. All’esercizio dell’attività agrituristica si applica
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20
febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica la comunicazione
di inizio di attività di cui all’articolo 14 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è
corredata dalla documentazione (Inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto).
3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può,
entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo
i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività
in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di
gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l’immediata
sospensione dell’attività sino alla loro rimozione
da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento
assegnati non possono essere inferiori a trenta
giorni.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
d’inizio attività, il comune notifica all’operatore
agrituristico e all’Assessorato regionale delle risorse agricole
e alimentari l’autorizzazione relativa a limiti e modalità
di esercizio dell’attività agrituristica, compresa la
durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità
non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione
di cui all’articolo 7.
5. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il
nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
e al comune competente l’avvenuto trasferimento, alla
prosecuzione dell’attività agrituristica, per non oltre
novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato
all’acquisizione del certificato di abilitazione di cui all’articolo
7 e all’aggiornamento della comunicazione d’inizio
attività o dell’autorizzazione agrituristica da parte del
comune.
6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in
precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole
coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni,
all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per
territorio e al comune, confermando, sotto propria
responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti
di legge.
7. L’esercizio dell’attività agrituristica non comporta
modifica della destinazione d’uso agricolo degli edifici
interessati.
Art. 7 – Certificato di abilitazione
1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in
qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche,
è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato
dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,
secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato
di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende
accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente,
secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La
richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e
circostanze sopravvenute.
2. L’esercizio delle attività didattiche di cui all’articolo
2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico
accreditamento dell’azienda agricola, rilasciato
dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in
data antecedente all’entrata in vigore della presente
legge.
3. Allo svolgimento dell’attività agrituristica continua
ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7
della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche
e integrazioni.
Art. 8.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 9 – Periodi di apertura e tariffe
1. L’operatore agrituristico comunica al comune e
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,
entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura
e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione,
che si impegna a praticare per l’anno seguente.
2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda
agricola è consentito, previa comunicazione al comune,
sospendere l’attività per periodi non superiori a quindici
giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo
minimo di apertura annuale di cui all’articolo 6.
Art. 10 – Riserva di denominazione, classificazione
1. L’uso della denominazione ‘agriturismo’, ‘agrituristico’
e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di
promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è
riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 11 – Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
redige, con cadenza annuale, l’elenco regionale
delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.
Con le medesime modalità è predisposto l’elenco
regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate.
Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 12 – Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si
applica la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 20
febbraio 2006, n. 96.
TITOLO III – Norme applicative e programmazione
Art. 13 – Disposizioni applicative e competenze
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, è attribuita la competenza per
l’attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal
Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.
3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto
alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata
sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui
è effettuata l’attività agrituristica.
4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la
pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel
rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
5. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo e l’Assessorato regionale delle risorse agricole
e alimentari possono, nell’ambito delle rispettive
competenze, attivare azioni promozionali per il settore
dell’agriturismo.
Art. 14 – Programma agrituristico. Sviluppo del settore
1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,
sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente
rappresentative, propone il programma regionale
agrituristico di durata triennale da approvare con delibera
della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto).
2. Nelle more dell’approvazione del programma, resta
valido il programma regionale agrituristico approvato ai
sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994,
n. 25.
TITOLO IV – Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 15 – Vincoli di destinazione
1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse
destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi
pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione
per dieci anni dalla data dell’accertamento finale di esecuzione
delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento
di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei
registri immobiliari.
Art. 16 – Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente
legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione
del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare
riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri
previsti dall’articolo 4, nonché della riserva di denominazione
di cui all’articolo 10, comma 1. Il Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute effettua i
controlli di competenza in materia d’igiene, sicurezza alimentare
e ambienti di lavoro.
2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali,
con particolare riferimento al mantenimento delle
condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di
cui all’articolo 7;
b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione
previsti all’articolo 15;
c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli
8 e 9.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano
annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la
modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 18. La
modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell’utilizzo
di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e
realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è
trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell’attività
di controllo.
4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni
anno, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente
ed i relativi esiti, da trasmettere all’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari.
Art. 17 – Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in
forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di
autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa
o della comunicazione d’inizio attività di cui all’articolo
6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune
dispone la chiusura dell’esercizio.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo
10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore
è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano
a diffusione regionale e nazionale, l’avviso di avere
utilizzato la denominazione agrituristica senza averne
titolo.
3. L’operatore agrituristico in possesso dell’autorizzazione
o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo
6, o in base alla precedente normativa, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila
euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti
dall’articolo 4, nonché di quelli contenuti nell’autorizzazione
di cui all’articolo 6, comma 4;
b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate,
in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da
parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla
prima violazione.
5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente
articolo sono versate all’erario comunale, qualora la violazione
sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni.
Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono
versate in apposito capitolo del bilancio regionale.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa
comunitaria, statale e regionale vigenti.
Art. 18 – Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più
obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria,
il comune dispone la sospensione dell’attività per
un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione
delle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività per
un periodo da quindici a trenta giorni.
2. L’esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso
per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti
strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-
sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.
3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore
debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto
di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o
totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato
che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno
dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio
dell’attività di cui al comma 4 dell’articolo 6 ovvero
abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti
dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti
di sospensione di cui al comma 1 per un totale di
oltre sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti
dall’articolo 15.
4. Il certificato di abilitazione di cui all’articolo 7,
comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente
ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:
a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo
stesso è stato rilasciato;
b) adozione del divieto di esercizio di cui al
comma 3;
c) mancato avvio dell’attività agrituristica entro i
quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato
di abilitazione.
5. L’accreditamento regionale per le attività didattiche
è revocato secondo le modalità e le procedure determinate
dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari.
TITOLO V – Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura
e di turismo rurale
Art. 19.
Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole ‘produzioni
agricole primarie’ aggiungere le seguenti: ‘nonché alle
imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività
agrituristica relativamente alla medesima attività.’.
Art. 20 – Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane
(C.R.I.A.S.), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l’esercizio finanziario
2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità
dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6.
2. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria,
all’acquisto di prodotti agrumicoli con particolare
riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare
in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva
di 12.500 migliaia di euro.
3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del
presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso
l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in
Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con
l’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con
l’articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119
e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000
migliaia di euro, per l’anno 2010.
4. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge l’I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio
della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione
al capo 10 dell’entrata, capitolo 5447.
Art. 21 – Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche
ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
‘a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi
connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti
e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale
requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato
o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato
o visura catastale del catasto fabbricati attestante il
possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni
produttive connesse alle attività agricole.’.
TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 – Norme transitorie
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle
aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto
alle prescrizioni della presente legge, gli interessati
provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo
mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le
autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono
revocate di diritto.
2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data
di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione
dell’attività di agriturismo in quella di turismo
rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa
all’adeguamento, è consentita la trasformazione in
complesso turistico ricettivo all’aria aperta, nel rispetto
delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
E’ consentita la trasformazione dell’attività di turismo
rurale in agriturismo, qualora l’interessato comprovi il
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi
del comma 2 sono comunicate all’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari, all’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni
competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni
previste dalle vigenti normative.
4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo
rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con
vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le
trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza
del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta
di trasformazione di attività sia presentata agli uffici
competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 23 – Abrogazioni di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le seguenti norme:
a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2;
b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre
2000 n. 32.
2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell’articolo
18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.
Art. 24 – Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.