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Iniziare agriturismo Autorizzazione Agriturismo Regole agriturismo

INIZIARE AGRITURISMO AUTORIZZAZIONE AGRITURISMO AVVIARE AGRITURISMO


Per avviare una attività di agriturismo occorre l’autorizzazione rilasciata dal Comune. L’agriturismo è disciplinato da leggi regionali: non esiste dunque un iter amministrativo unico per ottenere l’autorizzazione comunale per l’agriturismo, che è il documento necessario per poter esercitare l’ospitalità.


In generale, comunque, le Regioni hanno istituito un Elenco regionale o provinciale, dei soggetti idonei allo svolgimento dell’attività agrituristica. L’iscrizione in tale Elenco è subordinata alla verifica di alcuni requisiti soggettivi del titolare dell’attività (non deve aver avuto condanne per reati contro la salute e la sicurezza pubblica) e di alcuni requisiti dell’azienda (in base alla consistenza dell’attività agricola, si stabiliscono i limiti di ricettività per i diversi servizi agrituristici). La tenuta dell’Elenco, di solito, è affidata alle Province. La domanda di iscrizione all’elenco deve effettuarsi su apposita modulistica predisposta dalla Regione.


Ottenuta l’iscrizione nell’Elenco, si possono eseguire le opere necessarie all’allestimento degli alloggi, degli spazi per campeggiatori, dei punti di ristoro, e dei servizi ricreativi o culturali, in modo da poter poi iniziare l’attività di agriturismo. Si ricorda che, all’attività agrituristica, possono essere destinati esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo; le nuove costruzioni non sono consentite.


Completati i lavori, quando tutto è pronto, si richiede l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica. Alla domanda, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile in Comune, occorre allegare il certificato di iscrizione nell’Elenco di cui sopra, il parere dell’autorità sanitaria sulla idoneità igienica di locali e attrezzature, e altri documenti che sono, caso per caso, indicati nelle istruzioni che accompagnano il modulo. Il parere dell’autorità sanitaria può essere sollecitato dallo stesso Comune, oppure richiesto direttamente alla ASL dall’interessato. Se si fa attività di ristorazione, o di preparazione della prima colazione, se quindi si manipolano generi alimentari, occorre dotarsi di un manuale aziendale di autocontrollo igienico sanitario, che la ASL esaminerà.


Ove il Comune non risponda alla domanda entro un arco di tempo stabilito (60 o 90 giorni, a seconda delle Regioni), si applica il principio del silenzio assenso, per cui la domanda si intende accolta.


Dal momento che si sostengono spese finalizzate all’agriturismo (es. per opere di restauro edilizio), inizia anche la “storia” fiscale dell’attività agrituristica, con la comunicazione all’ufficio IVA che, alla partita IVA del titolare dell’azienda, si riferisce anche questa attività. Di norma, ai sensi della Legge (statale) n. 413/91, art. 5, il reddito imponibile dell’agriturismo si calcola secondo un regime forfetario, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell’IVA; l’IVA si verserà pure forfetariamente, nella misura del 50% dell’IVA incassata con i corrispettivi dell’ospitalità. Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l’applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite. Ove si applichi il sistema forfetario, non è ammesso considerare nel calcolo alcun costo; se invece si opta per il sistema ordinario, i costi di avvio e di esercizio dell’attività (e la connessa IVA) contribuiranno, in negativo, alla determinazione del reddito imponibile e dell’IVA da versare. L’aliquota IVA per pernottamenti (alloggio e campeggio) e ristorazione, è del 10%; a tutti gli altri servizi si applica l’aliquota IVA ordinaria del 21% (dal 1.10.2012, innalzata al 23%).


Per l’agriturismo si è anche tenuti al versamento al Comune della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), generalmente calcolata secondo le tariffe di alberghi e ristoranti.


Altri oneri da tenere presenti riguardano l’abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi televisivi (TV nelle camere o in sala comune) e i corrispettivi dovuti alla SIAE e alla SCF per il diritto d’autore connesso con le riproduzioni videosonore (TV, videoregistratori, computer, a disposizione degli ospiti) o per manifestazioni musicali, teatrali, ecc.


Per la corretta attuazione di queste istruzioni generali, e di altre norme applicabili all’agriturismo, si rimanda al manuale di organizzazione e legislazione riservato ai soci Agriturist, e ai competenti uffici provinciali dell’Agriturist, presso le sedi della Confagricoltura.


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