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AGRITURISMO REGIONE MOLISE LEGGE AGRITURISMO MOLISE


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REGIONE MOLISE

Legge Regionale 16 giugno 2001,n. 13 

Interventi a favore dell’agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali

 

Articolo 1 - Finalità

 

1.  La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n.730, con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione Europea (UE), di cui al Regolamento n. 1257/1999 e degli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla G.U. C28 del 1°febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza di produttori agricoli, produttori

agro-silvo pastorali, acquacoltori, singoli o associati, nelle zone

rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il

miglioramento delle condizioni di vita;

c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;

e) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali;

f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del

mondo rurale nonché consentire l'esercizio di attività

economiche integrate con quelle agricole;

g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile

nell'ambito della regionale;

h) favorire i rapporti tra città e campagna.

 

 

Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche

 

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le

attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori

agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od

associati e dai loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice

Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto

di connessione e complementarità rispetto alle attività di

coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame

che, comunque, rimangono principali.

La prevalenza delle attività agricole rispetto all'attività

agrituristica è stabilita con criterio dal tempo-lavoro.

2. Lo svolgimento di attività agri-turistiche, nell'osservanza delle

norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione

dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Fra tali attività rientrano:

a) l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla

sosta dei campeggiatori;

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti

prevalentemente dai prodotti della azienda e/o biologici e/o

tipici molisani e tradizionali, ivi compresi quelli a carattere

alcolico e superalcolico, anche ricavate attraverso lavorazioni

esterne da materie prime ricavate in azienda;

c) la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali,

biologici e artigianali, compreso il pane, prodotto in azienda;

d) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative,

naturalistico-ambientali, sportive e culturali;

e) l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre.

4. Ai fini di cui alle lettere b) e c) del comma 3, se l'imprenditore

agrituristico è socio di una cooperativa o consorzio di

cooperative di produttori, può somministrare e vendere nei

propri locali i prodotti della Cooperativa nella percentuali

previste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 3.

5. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le aziende

agrituristiche-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi

dell'art.26 della legge regionale 10 agosto 1993, n.19.

 

 

Articolo 3 - Esercizio dell'agriturismo

 

1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività

agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o

non convivente, ovvero non impiegato dall'azienda in attività

agricola aziendale. Le cooperative e le società agricole, iscritte

nell'albo degli operatori agrituristici, per esercitare le attività

agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.

 

2. La qualifica di "Operatore Agrituristico" e la denominazione:

"Azienda Agrituristica" o "Agriturismo" devono essere usati

esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori

agrituristici.

 

3. Nell'esercizio dell'agriturismo il 60% del valore annuo della

materia prima utilizzata, per la somministrazione dei pasti e

bevande, deve provenire dall'azienda ed almeno il 25% del

valore annuo deve essere acquistato da altri produttori agricoli

singoli o associati della Regione Molise.

 

4. Le percentuali di cui al comma precedente, per le aziende

ricadenti ad un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del

mare, vanno modificate nella seguente misura:

a) la percentuale del 60% è ridotta al 40%;

b) la percentuale del 25% è aumentata al 45%.

 

 

Articolo 4 - Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche

 

1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali

siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo,

nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più

necessari alla conduzione dello stesso.

2. L'attività agrituristica può essere svolta dagli imprenditori

agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo

sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con

una popolazione residente superiore a 2000 unità.

3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di

destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come

rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono

edilizio.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare

all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di ristrutturazione,

di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e

abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel

rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli

edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle

zone interessate.

5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al

rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere

architettoniche.

6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme

urbanistiche esistenti.

7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica,

devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di

cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13; per i locali destinati

all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a

metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti

idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti

igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche

esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione.

8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività

ricreative e di piccole piscine.

9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente,

non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una

semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli

interessati.

 

Articolo 5 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica

 

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono

attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di

12 camere e 24 posti letti. Il limite può essere aumentato a 60

posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche

unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene

svolta in forma associata.

2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e

di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di

estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un

massimo di 30 persone.

3. Se l'imprenditore agrituristico si avvale dei due sistemi di

ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di recettività sono ridotti di

1/3.

4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con

decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli

ospiti.

5. La durata dell'attività agrituristica e l'eventuale suddivisione in

periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco

regionale di cui all'art.8 e nella richiesta, prevista dall'art.9, di

autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica.

 

 

Articolo 6 - Norme igienico-sanitarie

 

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitario degli alloggi

agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai

regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione

fatte salve le deroghe previste dal regolamento che detta le

norme di attuazione della presente legge.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto

delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito

derogare i limiti d'altezza e di superficie aereo-illuminante

previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite

condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti

dall'accertamento della struttura sanitaria. In ogni caso il

recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia

assicurata per ogni singola unità l'altezza interna media di m.

2.70, ulteriormente ridotta a m. 2.55 per i comuni posti in zone

montane e svantaggiate.

3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati

i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia

elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso

impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda

agricola.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la

somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle

disposizioni vigenti e alle norme della Regione Molise in

materia di sanità.

5. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei

volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in

azienda nel rispetto del D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 495 e

successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Articolo 7 - Conferimento alle Provincie

 

1. Le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, sono

conferite alle Provincie.

2. Le Provincie nell'esercizio delle suddette funzioni osservano

le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla

Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche

agricole.

3. La Giunta Regionale esercita, ai sensi dell'art.63 dello

statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine

all'esercizio delle funzioni delegate.

4. In caso di inadempimento e previa formale diffida del

Presidente, la Giunta Regionale propone al Consiglio la revoca

della delega.

 

 

Articolo 8 - Elenco degli operatori

 

1. È istituito, ai sensi dell'art.6 della legge 5 dicembre 1985, n.

730, presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole,

l'elenco degli operatori agrituristici.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio

dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

3. L'iscrizione è deliberata da una Commissione Regionale per

l'Agriturismo, nominata con decreto del Presidente della

Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il

provvedimento di nomina può essere emesso anche in

mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano

individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le

eventuali successive integrazioni.

4. La Commissione Regionale per l'agriturismo si rinnova

all'inizio di ogni legislatura, ai sensi della Legge regionale

n.11/1993, ed è composta da:

a) Assessore alle politiche agricole o un Dirigente da lui

delegato, con funzione di Presidente;

b) un Funzionario dell'Assessorato al Turismo;

c) tre rappresentanti esperti designati dalle Associazioni

Agrituristiche più rappresentative operanti in Regione;

d) due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative

più rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ogni provincia.

5. Funge da segretario della Commissione per l'Agriturismo un

dipendente dell'Assessorato competente di livello non inferiore

al VII. Partecipa ai lavori della Commissione il dipendente

dell'Assessorato all'Agricoltura incaricato all'istruttoria delle

domande.

6. La domanda d'iscrizione va indirizzata al Presidente della

Commissione per l'Agriturismo di cui al comma 4 corredata

della documentazione attestante il possesso dei requisiti di

imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la

descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle

attività che il richiedente intende svolgere, da una relazione

illustrativa attestante la prevalenza dell'attività agricola su quella

agrituristica e recante l'impegno a partecipare ad un corso di

formazione professionale organizzato, ove non già frequentato.

7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che

si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art.6 della

legge n. 730 del 1985.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della

domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti,

provvede all'iscrizione all'elenco, dandone comunicazione agli

interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si

intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il

ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al Presidente della

Giunta Regionale.

9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente

rinnovata se non v sono comunicazioni di cessazioni dell'attività

da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste

dall'art. 12 per la revoca.

10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della

presente legge rilasciate dall'Assessorato regionale

all'Agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge n. 730/1985,

rimangono valide.

11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle

normative già vigenti.

12. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4,

estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne

ricorrono o i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, le

indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite

per i dipendenti regionali della qualifica dirigenziale ed un

gettone dell'importo previsto dalla normativa regionale vigente,

per ogni effettiva presenza in Commissione. L'assenza

ingiustificata, di un componente, a tre sedute consecutive della

Commissione comporta la decadenza dalla carica.

13. Ai lavori della Commissione può assistere il Sindaco del

Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

14. I provvedimenti di revoca o di sospensione delle iscrizioni e

autorizzazioni amministrative a seguito di accertamenti, vanno

comunicati alla Commissione di cui al presente articolo nella

prima seduta utile.

 

 

Articolo 9 - Disciplina amministrativa

 

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art.2 che intendono svolgere

attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del

comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda

contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con

l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e

delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità

ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si

intendono praticare nell'anno in corso.

2. La domanda va corredata:

a) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti

di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n.77 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio

1963, n.59;

b) del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità

all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano,

rilasciato dal competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria

Locale (AUSL);

c) del parere favorevole del competente servizio dell'AUSL

relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica e

delle attrezzature di cucina per le aziende che effettuano anche

la somministrazione e vendita dei prodotti;

d) elaborato progettuale dei locali o spazi adibiti all'attività

agrituristica;

e) del certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art.8;

f) dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli

immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene

avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.

 

 

Articolo 10 - Autorizzazione comunale

 

1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art.9, entro 60

giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine senza

pronuncia, la domanda si intende accolta.

2. Il Sindaco , entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda

o dalla scadenza del termine senza pronuncia, rilascia

l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel

rispetto dei limiti a delle modalità stabilite nell'autorizzazione

medesima.

3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento

amministrativo.

4. Al provvedimento di autorizzazione si applica il quarto comma

dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio1977, n.616.

5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16

giugno1939, n.1111.

 

 

Articolo 11 - Obblighi amministrativi

 

1. Entro il 1° febbraio di ciascun anno va presentata al settore

Turismo della Regione Molise, al Comune ed all'Ente

Provinciale del Turismo una dichiarazione contenente

l'indicazione delle tariffe che gli interessati s'impegnano a

praticare nell'anno in corso, in caso di inadempienza,

s'intendono confermate le tariffe comunicate l'anno precedente.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica,

inoltre, s'impegnano a:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla

data fissata nell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui

all'art.10, nonché le tariffe praticate;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione

stessa, nonché le tariffe di cui al comma 1;

d) effettuare comunicazioni alle locali Autorità di Pubblica

Sicurezza sull'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le

modalità dalle vigenti disposizioni di leggi.

 

 

Articolo 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

 

 

1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento

motivato, per un periodo massimo di giorni 5 per violazione

degli obblighi di cui alla lettera b) dell'articolo 11 e per un

periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di

cui alla lettera c) dello stesso articolo 11.

2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre con

provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

a) non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nella

autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero ha sospeso

l'attività da almeno un anno;

b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o il

diritto d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui

all'articolo 8;

c) ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per

violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e)

dell'articolo 11;

d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo

15, o eventuali provvedimenti di sospensione.

3. Il provvedimento di sospensione e di revoca è comunicato al

Prefetto per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

4. I provvedimenti di autorizzazione, di revoca e di sospensione

sono comunicati dal Sindaco della Provincia, alla Regione ed

alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento degli

elenchi in loro possesso nonché della revoca e recupero degli

eventuali contributi concessi.

5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al

Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di

notifica dello stesso.

 

 

Articolo 13 - Formazione professionale

 

1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e

l'aggiornamento degli operatori agrituristici e dei loro familiari

compatibilmente con la disciplina comunitaria di aiuti alla

formazione contenuta nella risoluzione del Consiglio

dell'Unione europea del 15 dicembre 1997 e negli allegati

orientamenti in materia di occupazione.

 

 

Articolo 14 - Promozione dell'offerta agrituristica

 

1.La Regione incentiva e coordina, anche tramite delle

associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica

regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettono

in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con

l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali, nel pieno

rispetto della regola comunitaria del "de minimis" e del plafond

da quanto stabilito.

 

 

Articolo 15 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed

alle iniziative collegate all'agriturismo

 

1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro

familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli

operatori agrituristici. La Regione — tramite le Provincie —

concede contributi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine

e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati

censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la

realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere

architettoniche;

b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei

campeggiatori;

c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di

commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo

di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali

non alimentari.

d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività

ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per

la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate

all'attività agrituristica;

e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e

miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici,

elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle

lettere a), b), c), e d);

f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;

g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo

equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende

singole e dieci capi per aziende associate.

2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1

si applicano a tutte le imprese che esercitano attività

agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per

le PMI ed in particolare la regola del de minimis di cui alla

comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996.

3. I locali gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici

sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a

decorrere dalla data del collaudo.

 

 

Articolo 16 - Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari

 

1. Le domande di richiesta di concessione dei contributi in

conto capitale, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare,

vanno indirizzate all'Amministrazione Provinciale competente

per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto completo (relazione, disegni, e computo metrico);

b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti

mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;

c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature.

2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti

documenti:

a) stato finale delle opere realizzate;

b) copia delle autorizzazioni amministrative relative dell'attività

per la quale si richiedono le provvidenze;

c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per

stesse iniziative, di contributi comunitari, statali e regionali;

d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non

distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni

dalla data di collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature

realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla

presente legge;

e) documentazione giustificativa delle spese;

f) concessione edilizia comunale.

3. I contributi sono concessi dalla Giunta Provinciale sulla base

di apposita deliberazione predisposta dalla Giunta stessa che

fisserà le modalità di erogazione delle previdenze e degli

obblighi degli operatori agrituristici.

4. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni fino al 70%

del contributo accordato, su presentazione, all'Amministrazione

Provinciale, di una perizia giunta dal Direttore dei lavori.

 

 

Articolo 17 - Revoca dei benefici finanziari

 

1. La Giunta Provinciale, sentita la Commissione di cui all'art.8

dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme

eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi,

se:

a) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto

approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di

concessione;

b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione

delle spese;

c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della

scadenza del termine decennale indicato nella lettera d),

comma 2, art.16;

d) vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli

strumenti urbanistici vigenti;

e) non si ottemperi alle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6

e 11;

f) mancata presentazione della concessione edilizia comunale.

 

 

Articolo 18 - Sanzioni

 

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della

relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa

da Lire 3.000.000 a  Lire 20.000.000 e alla immediata chiusura della azienda agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un

somma di denaro:

a) da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.2;

b) da Lire 500.000 a Lire 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.3, comma

1;

c) da Lire 300.000 a Lire 600.000

nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.11;

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di

cui al comma 2 viene disposta la sospensione

dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del

processo amministrativo.

4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le

procedure previste dalla Legge del 2 novembre 1981, n. 689.

 

 

Articolo 19 - Normativa antincendio

 

1.Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del Decreto

del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994 solo per le

prescrizioni di cui al Titolo III, in quanto attività ricettiva con

capacità non superiore a 25 posti letto.

 

 

Articolo 20 - Vigilanza

 

1. La Regione Molise, tramite il personale assegnato

all'Assessorato all'Agricoltura, effettua il controllo

sull'osservanza della presente legge.

2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione esso è munito di apposito

tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi

adibiti alle attività agrituristiche.

3. I funzionari regionali addetti alla vigilanza agiscono in

funzione di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57 c.p.p. nei limiti

del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi

conferite dalla legge.

 

 

Articolo 21 - Disposizione abrogativa

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

 

Articolo 22 - Criteri d'attuazione

 

1. Al fine di dare esecuzione alla presente legge regionale, la

Giunta Regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore

della stessa, apposito regolamento.

 

 

Articolo 23 - Norma finanziaria

 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si

provvederà mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa

con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario

2001 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2002 e successivi si

provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

 

 

Articolo 24 - Comunicazione alla Commissione Unione Europea

 

1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono

regime di aiuto alle imprese sono efficaci a decorrere dal

giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole della

Commissione Unione Europea emesso in esito a procedura di

notifica.

 

 

Articolo 25 - Rinvio a disposizioni statali

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le

disposizioni di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730 e

successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Articolo 26 - Dichiarazione d'urgenza

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Formula Finale:

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Molise.