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REGIONE MOLISE
Legge Regionale 16 giugno 2001,n. 13
Interventi a favore dell’agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n.730, con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione Europea (UE), di cui al Regolamento n. 1257/1999 e degli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla G.U. C28 del 1°febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza di produttori agricoli, produttori
agro-silvo pastorali, acquacoltori, singoli o associati, nelle zone
rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita;
c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
e) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali;
f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del
mondo rurale nonché consentire l'esercizio di attività
economiche integrate con quelle agricole;
g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile
nell'ambito della regionale;
h) favorire i rapporti tra città e campagna.
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le
attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od
associati e dai loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice
Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto
di connessione e complementarità rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame
che, comunque, rimangono principali.
La prevalenza delle attività agricole rispetto all'attività
agrituristica è stabilita con criterio dal tempo-lavoro.
2. Lo svolgimento di attività agri-turistiche, nell'osservanza delle
norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione
dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. Fra tali attività rientrano:
a) l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla
sosta dei campeggiatori;
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti
prevalentemente dai prodotti della azienda e/o biologici e/o
tipici molisani e tradizionali, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico, anche ricavate attraverso lavorazioni
esterne da materie prime ricavate in azienda;
c) la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali,
biologici e artigianali, compreso il pane, prodotto in azienda;
d) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative,
naturalistico-ambientali, sportive e culturali;
e) l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre.
4. Ai fini di cui alle lettere b) e c) del comma 3, se l'imprenditore
agrituristico è socio di una cooperativa o consorzio di
cooperative di produttori, può somministrare e vendere nei
propri locali i prodotti della Cooperativa nella percentuali
previste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 3.
5. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le aziende
agrituristiche-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi
dell'art.26 della legge regionale 10 agosto 1993, n.19.
Articolo 3 - Esercizio dell'agriturismo
1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività
agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o
non convivente, ovvero non impiegato dall'azienda in attività
agricola aziendale. Le cooperative e le società agricole, iscritte
nell'albo degli operatori agrituristici, per esercitare le attività
agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.
2. La qualifica di "Operatore Agrituristico" e la denominazione:
"Azienda Agrituristica" o "Agriturismo" devono essere usati
esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori
agrituristici.
3. Nell'esercizio dell'agriturismo il 60% del valore annuo della
materia prima utilizzata, per la somministrazione dei pasti e
bevande, deve provenire dall'azienda ed almeno il 25% del
valore annuo deve essere acquistato da altri produttori agricoli
singoli o associati della Regione Molise.
4. Le percentuali di cui al comma precedente, per le aziende
ricadenti ad un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del
mare, vanno modificate nella seguente misura:
a) la percentuale del 60% è ridotta al 40%;
b) la percentuale del 25% è aumentata al 45%.
Articolo 4 - Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo,
nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più
necessari alla conduzione dello stesso.
2. L'attività agrituristica può essere svolta dagli imprenditori
agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo
sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con
una popolazione residente superiore a 2000 unità.
3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di
destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come
rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono
edilizio.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare
all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di ristrutturazione,
di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e
abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli
edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle
zone interessate.
5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al
rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere
architettoniche.
6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme
urbanistiche esistenti.
7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica,
devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di
cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13; per i locali destinati
all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a
metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti
idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti
igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche
esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione.
8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività
ricreative e di piccole piscine.
9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente,
non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una
semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli
interessati.
Articolo 5 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono
attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di
12 camere e 24 posti letti. Il limite può essere aumentato a 60
posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche
unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene
svolta in forma associata.
2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e
di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di
estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un
massimo di 30 persone.
3. Se l'imprenditore agrituristico si avvale dei due sistemi di
ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di recettività sono ridotti di
1/3.
4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con
decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli
ospiti.
5. La durata dell'attività agrituristica e l'eventuale suddivisione in
periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco
regionale di cui all'art.8 e nella richiesta, prevista dall'art.9, di
autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica.
Articolo 6 - Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali e igienico-sanitario degli alloggi
agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione
fatte salve le deroghe previste dal regolamento che detta le
norme di attuazione della presente legge.
2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto
delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.
In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito
derogare i limiti d'altezza e di superficie aereo-illuminante
previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite
condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti
dall'accertamento della struttura sanitaria. In ogni caso il
recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia
assicurata per ogni singola unità l'altezza interna media di m.
2.70, ulteriormente ridotta a m. 2.55 per i comuni posti in zone
montane e svantaggiate.
3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati
i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia
elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso
impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda
agricola.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle
disposizioni vigenti e alle norme della Regione Molise in
materia di sanità.
5. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei
volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in
azienda nel rispetto del D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 7 - Conferimento alle Provincie
1. Le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, sono
conferite alle Provincie.
2. Le Provincie nell'esercizio delle suddette funzioni osservano
le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche
agricole.
3. La Giunta Regionale esercita, ai sensi dell'art.63 dello
statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni delegate.
4. In caso di inadempimento e previa formale diffida del
Presidente, la Giunta Regionale propone al Consiglio la revoca
della delega.
Articolo 8 - Elenco degli operatori
1. È istituito, ai sensi dell'art.6 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole,
l'elenco degli operatori agrituristici.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.
3. L'iscrizione è deliberata da una Commissione Regionale per
l'Agriturismo, nominata con decreto del Presidente della
Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il
provvedimento di nomina può essere emesso anche in
mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano
individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le
eventuali successive integrazioni.
4. La Commissione Regionale per l'agriturismo si rinnova
all'inizio di ogni legislatura, ai sensi della Legge regionale
n.11/1993, ed è composta da:
a) Assessore alle politiche agricole o un Dirigente da lui
delegato, con funzione di Presidente;
b) un Funzionario dell'Assessorato al Turismo;
c) tre rappresentanti esperti designati dalle Associazioni
Agrituristiche più rappresentative operanti in Regione;
d) due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative
più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante per ogni provincia.
5. Funge da segretario della Commissione per l'Agriturismo un
dipendente dell'Assessorato competente di livello non inferiore
al VII. Partecipa ai lavori della Commissione il dipendente
dell'Assessorato all'Agricoltura incaricato all'istruttoria delle
domande.
6. La domanda d'iscrizione va indirizzata al Presidente della
Commissione per l'Agriturismo di cui al comma 4 corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti di
imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la
descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle
attività che il richiedente intende svolgere, da una relazione
illustrativa attestante la prevalenza dell'attività agricola su quella
agrituristica e recante l'impegno a partecipare ad un corso di
formazione professionale organizzato, ove non già frequentato.
7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che
si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art.6 della
legge n. 730 del 1985.
8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti,
provvede all'iscrizione all'elenco, dandone comunicazione agli
interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si
intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il
ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al Presidente della
Giunta Regionale.
9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente
rinnovata se non v sono comunicazioni di cessazioni dell'attività
da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste
dall'art. 12 per la revoca.
10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della
presente legge rilasciate dall'Assessorato regionale
all'Agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge n. 730/1985,
rimangono valide.
11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle
normative già vigenti.
12. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4,
estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne
ricorrono o i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, le
indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite
per i dipendenti regionali della qualifica dirigenziale ed un
gettone dell'importo previsto dalla normativa regionale vigente,
per ogni effettiva presenza in Commissione. L'assenza
ingiustificata, di un componente, a tre sedute consecutive della
Commissione comporta la decadenza dalla carica.
13. Ai lavori della Commissione può assistere il Sindaco del
Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.
14. I provvedimenti di revoca o di sospensione delle iscrizioni e
autorizzazioni amministrative a seguito di accertamenti, vanno
comunicati alla Commissione di cui al presente articolo nella
prima seduta utile.
Articolo 9 - Disciplina amministrativa
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art.2 che intendono svolgere
attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del
comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda
contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e
delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità
ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si
intendono praticare nell'anno in corso.
2. La domanda va corredata:
a) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.77 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio
1963, n.59;
b) del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità
all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano,
rilasciato dal competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale (AUSL);
c) del parere favorevole del competente servizio dell'AUSL
relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica e
delle attrezzature di cucina per le aziende che effettuano anche
la somministrazione e vendita dei prodotti;
d) elaborato progettuale dei locali o spazi adibiti all'attività
agrituristica;
e) del certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art.8;
f) dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli
immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene
avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.
Articolo 10 - Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art.9, entro 60
giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine senza
pronuncia, la domanda si intende accolta.
2. Il Sindaco , entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda
o dalla scadenza del termine senza pronuncia, rilascia
l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel
rispetto dei limiti a delle modalità stabilite nell'autorizzazione
medesima.
3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione si applica il quarto comma
dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio1977, n.616.
5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16
giugno1939, n.1111.
Articolo 11 - Obblighi amministrativi
1. Entro il 1° febbraio di ciascun anno va presentata al settore
Turismo della Regione Molise, al Comune ed all'Ente
Provinciale del Turismo una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe che gli interessati s'impegnano a
praticare nell'anno in corso, in caso di inadempienza,
s'intendono confermate le tariffe comunicate l'anno precedente.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica,
inoltre, s'impegnano a:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla
data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui
all'art.10, nonché le tariffe praticate;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione
stessa, nonché le tariffe di cui al comma 1;
d) effettuare comunicazioni alle locali Autorità di Pubblica
Sicurezza sull'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le
modalità dalle vigenti disposizioni di leggi.
Articolo 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento
motivato, per un periodo massimo di giorni 5 per violazione
degli obblighi di cui alla lettera b) dell'articolo 11 e per un
periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di
cui alla lettera c) dello stesso articolo 11.
2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre con
provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nella
autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero ha sospeso
l'attività da almeno un anno;
b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o il
diritto d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui
all'articolo 8;
c) ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per
violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e)
dell'articolo 11;
d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo
15, o eventuali provvedimenti di sospensione.
3. Il provvedimento di sospensione e di revoca è comunicato al
Prefetto per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
4. I provvedimenti di autorizzazione, di revoca e di sospensione
sono comunicati dal Sindaco della Provincia, alla Regione ed
alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento degli
elenchi in loro possesso nonché della revoca e recupero degli
eventuali contributi concessi.
5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di
notifica dello stesso.
Articolo 13 - Formazione professionale
1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e
l'aggiornamento degli operatori agrituristici e dei loro familiari
compatibilmente con la disciplina comunitaria di aiuti alla
formazione contenuta nella risoluzione del Consiglio
dell'Unione europea del 15 dicembre 1997 e negli allegati
orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 14 - Promozione dell'offerta agrituristica
1.La Regione incentiva e coordina, anche tramite delle
associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica
regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettono
in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con
l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali, nel pieno
rispetto della regola comunitaria del "de minimis" e del plafond
da quanto stabilito.
Articolo 15 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed
alle iniziative collegate all'agriturismo
1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro
familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli
operatori agrituristici. La Regione — tramite le Provincie —
concede contributi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine
e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati
censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la
realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei
campeggiatori;
c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di
commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo
di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali
non alimentari.
d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività
ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per
la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate
all'attività agrituristica;
e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e
miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici,
elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle
lettere a), b), c), e d);
f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;
g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo
equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende
singole e dieci capi per aziende associate.
2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1
si applicano a tutte le imprese che esercitano attività
agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per
le PMI ed in particolare la regola del de minimis di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996.
3. I locali gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici
sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data del collaudo.
Articolo 16 - Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari
1. Le domande di richiesta di concessione dei contributi in
conto capitale, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare,
vanno indirizzate all'Amministrazione Provinciale competente
per territorio, corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto completo (relazione, disegni, e computo metrico);
b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti
mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;
c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature.
2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti
documenti:
a) stato finale delle opere realizzate;
b) copia delle autorizzazioni amministrative relative dell'attività
per la quale si richiedono le provvidenze;
c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per
stesse iniziative, di contributi comunitari, statali e regionali;
d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non
distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni
dalla data di collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature
realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla
presente legge;
e) documentazione giustificativa delle spese;
f) concessione edilizia comunale.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta Provinciale sulla base
di apposita deliberazione predisposta dalla Giunta stessa che
fisserà le modalità di erogazione delle previdenze e degli
obblighi degli operatori agrituristici.
4. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni fino al 70%
del contributo accordato, su presentazione, all'Amministrazione
Provinciale, di una perizia giunta dal Direttore dei lavori.
Articolo 17 - Revoca dei benefici finanziari
1. La Giunta Provinciale, sentita la Commissione di cui all'art.8
dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme
eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi,
se:
a) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto
approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di
concessione;
b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione
delle spese;
c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della
scadenza del termine decennale indicato nella lettera d),
comma 2, art.16;
d) vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli
strumenti urbanistici vigenti;
e) non si ottemperi alle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6
e 11;
f) mancata presentazione della concessione edilizia comunale.
Articolo 18 - Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della
relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
da Lire 3.000.000 a Lire 20.000.000 e alla immediata chiusura della azienda agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un
somma di denaro:
a) da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.2;
b) da Lire 500.000 a Lire 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.3, comma
1;
c) da Lire 300.000 a Lire 600.000
nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.11;
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di
cui al comma 2 viene disposta la sospensione
dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del
processo amministrativo.
4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le
procedure previste dalla Legge del 2 novembre 1981, n. 689.
Articolo 19 - Normativa antincendio
1.Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del Decreto
del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994 solo per le
prescrizioni di cui al Titolo III, in quanto attività ricettiva con
capacità non superiore a 25 posti letto.
Articolo 20 - Vigilanza
1. La Regione Molise, tramite il personale assegnato
all'Assessorato all'Agricoltura, effettua il controllo
sull'osservanza della presente legge.
2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione esso è munito di apposito
tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi
adibiti alle attività agrituristiche.
3. I funzionari regionali addetti alla vigilanza agiscono in
funzione di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57 c.p.p. nei limiti
del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi
conferite dalla legge.
Articolo 21 - Disposizione abrogativa
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Articolo 22 - Criteri d'attuazione
1. Al fine di dare esecuzione alla presente legge regionale, la
Giunta Regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della stessa, apposito regolamento.
Articolo 23 - Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvederà mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa
con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario
2001 o con successiva legge di variazione.
2. Relativamente agli esercizi finanziari 2002 e successivi si
provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
Articolo 24 - Comunicazione alla Commissione Unione Europea
1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono
regime di aiuto alle imprese sono efficaci a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole della
Commissione Unione Europea emesso in esito a procedura di
notifica.
Articolo 25 - Rinvio a disposizioni statali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le
disposizioni di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730 e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 26 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.